AVVISO del 4 APRILE 2016

La Circolare INPS n.56 del 29 marzo 2016 fornisce indicazioni operative relativamente al raccordo tra la normativa degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1/8/2015 e il D.Lgs. n.148 del 14/9/2015 che reca norme per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali. Tra le numerose indicazioni fornite, alcune assumono particolare importanza:

  • Contributo addizionale. Il D.Lgs. n.148/2015 prevede una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di cassa integrazione salariale. In sostanza, viene introdotta una misura progressiva rapportata al numero di ore di cassa integrazione fruite dall’azienda in un quinquennio mobile (dal al 9% al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). Tale nuova disciplina, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga, e verrà applicata alle concessioni regionali inviate all’INPS a decorrere dal 24 settembre 2015 , data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.
  • Pagamento della prestazione e conguaglio delle prestazioni. La previsione di cui all’art.7 ,comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che il trattamento di CIG possa essere anticipato dal datore di lavoro e conguagliato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Questa disciplina si applica anche alla CIG in deroga regionale. Al riguardo, le aziende interessate al pagamento a conguaglio dovranno barrare l’opzione nell’apposita casellina, in corso di inserimento nella domanda telematica.
  • Trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui, successivamente ad un periodo di CIG in deroga, sopravvenga la cessazione del rapporto di lavoro, le quote di TFR maturate durante il periodo di CIG in deroga sono a carico del datore di lavoro.
  • Fondo di integrazione salariale (FIS). Per l’anno 2016 , le aziende che rientrano nella normativa relativa al FIS ( art.29 D.Lgs. n.148/2015 ) , possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dal FIS. La possibilità di scelta è estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ( art.27 D.Lgs. n.148/2015 ) .
  • Controlli dell’INPS sulle concessioni regionali di CIG in deroga . Per i periodi di competenza dell’anno 2016 , l’INPS precederà ad effettuare i seguenti controlli: a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore ecc. ), b) che il periodo richiesto non sia superiore a tre mesi ( 13 settimane intere ) per ogni unità produttiva, c ) lo “stato azienda “ , dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale. “d) anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.