La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione; con la sentenza 8 aprile 2016, n. 6900; nell’ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, ha affermato che nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo il principio dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato, purchè l’indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore sia condotta in conformità a canoni di rigorosità, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell’ordinamento (vedi Cassazione n. 22901 del 11-11-2010).