La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7433 del 14 aprile 2016, in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha affermato il principio secondo il quale: “tenuto conto che non esiste un orientamento giurisprudenziale che legittimi il lavoratore a scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa, e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro (Cassazione n. 10352/2008); deve ritenersi prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (Cassazione n.5078/2009), conseguendone che il lavoratore stesso ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.”.