L’INPS, con il messaggio n . 1643 del 14 aprile 2016, informa i datori di lavoro domestico che, nell’ottica di un processo di telematizzazione iniziato da qualche anno, di aver istituito una nuova procedura on-line, che favorisce la regolarizzazione di eventuali periodi i sospensione dell’obbligo contributivo a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di sospensione motivata da assenze per congedo per maternità, aspettativa per motivi personali, malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Tale comunicazione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Si sottolinea che è possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.